Valutazione degli alunni

Per gli alunni dei diversi ordini di scuola è prevista una valutazione periodica (trimestrale o quadrimestrale) e una valutazione finale, il cui obiettivo è misurare il livello di apprendimento acquisito e il comportamento condotto in ambiente scolastico.

Le verifiche sugli alunni devono essere in linea con gli obiettivi di apprendimento previsti dal Piano dell'Offerta Formativa POF stabilito dalle istituzioni scolastiche. Le modalità e i criteri che assicurano equità e trasparenza della valutazione, sono stabilte dal Collegio dei docenti, presieduto dal Dirigente Scolastico. Nei vari momenti del percorso didattico le istituzioni scolastiche comunicano alle famiglie la valutazione degli alunni, utilizzando le nuove tecnologie, ma sempre nel rispetto della privacy dello studente.

Per quanto riguarda le varie discipline di studio, per gli alunni del primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di I grado) la valutazione, in base alle disposizioni della Legge n°169/2008, viene espressa dai docenti con voto in decimi, anziché con giudizio sintetico. Lo stesso principio vale per gli studenti degli istituti superiori.

Per quanto riguarda invece il comportamento, sempre in base alla Legge n°169/2008, è prevista la valutazione con voto in decimi per gli studenti della secondaria di I e di II grado e con giudizio per gli alunni della scuola primaria.

La valutazione nelle classi intermedie avviene per scrutinio, mentre per le classi terminali (terzo anno di scuola secondaria di I grado, ultimo anno delle superiori) avviene tramite esame di Stato.

Una disposizione che, almeno per il momento, si applica soltanto agli alunni di scuola secondaria di I grado (ex scuola media), prevede che l'anno scolastico non venga considerato valido, indipendentemente dalla valutazione delle varie discipline, se l'alunno ha frequentato meno di tre quarti delle ore di lezione previste.

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

La valutazione emessa dal corpo docenti viene registrata su un apposito documento di valutazione chiamato “scheda individuale dell'alunno” e viene consegnata alla famiglia, contestualmente ad un colloquio esplicativo.

Per quanto riguarda la decisione di promuovere o meno un alunno alla classe successiva (Legge n°169/2008, art. 3), l'eventuale non ammissione deve essere espressa all’unanimità, avere carattere eccezionale ed essere motivata. Criteri e modalità della valutazione sono definiti dal Regolamento di coordinamento delle norme sulla valutazione degli alunni (Decreto del Presidente della Repubblica n°122/2009).

Nella scuola primaria non è previsto un esame finale di licenza.

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

La valutazione degli apprendimenti acquisiti e del comportamento dell'alunno, nonché le decisioni relative alla promozione alla classe successiva vengono adottate per scrutinio dai docenti della classe.

Anche in questo caso, la valutazione viene registrata sulla scheda individuale dell'alunno, consegnata alla famiglia e accompagnata da un colloquio esplicativo. Per ottenere la promozione alla classe successiva o all'esame (Legge n°169/2008, art. 3), gli alunni devono conseguire la sufficienza in ogni disciplina, compreso il comportamento, la cosiddetta “condotta”  (Legge n°169/2008, art. 2).

L’eventuale decisione di non ammettere un alunno alla classe successiva o all'esame è assunta a maggioranza da parte dei componenti del consiglio di classe.

Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione è richiesta all’alunno la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale. Solo in casi eccezionali le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe a tale limite.

Il corso di studi si conclude con l'esame di Stato, il cui superamento è titolo indispensabile per l'iscrizione al secondo ciclo di istruzione.

L'ammissione all'esame comporta un giudizio di idoneità, accompagnato da un voto in decimi, riferito agli esiti dell'intero percorso compiuto dall'alunno nella scuola secondaria.  

Tra le prove d’esame è prevista una prova scritta su scala nazionale predisposta dall’Invalsi, l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema scolastico.

La valutazione finale dell'esame è espressa con un voto in decimi.

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  

La valutazione degli apprendimenti per le varie discipline è espressa con voto in decimi, così come, dal 2008/2009, anche la valutazione del comportamento.

Il voto inferiore a cinque decimi nel comportamento comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame, a prescindere dai voti conseguiti nelle varie discipline di studio.

Nei confronti degli alunni che presentano un'insufficienza non grave in una o più discipline, il consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, si esprime sulla possibilità che lo studente superi la carenza formativa prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo.

In questo caso, il dirigente scolastico comunica alla famiglia le motivazioni del consiglio di classe con resoconto dettagliato sulle carenze dello studente. Gli Istituti procedono in autonomia a definire le iniziative di sostegno nei confronti degli alunni che hanno avuto lo scrutinio finale sospeso.

Gli studenti che al termine delle lezioni non possono essere valutati per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, alcune prove suppletive (Legge n°352/1995).

In vista dell'esame di Stato conclusivo del ciclo di istruzione secondaria superiore, in sede di scrutinio finale di ognuno degli ultimi tre anni, vengono attribuiti i crediti scolastici ad ogni studente. I crediti sono pubblicati nell'albo dell'Istituto, insieme ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale e sono trascritti sulla pagella scolastica.

L’ammissione all’esame di Stato, a partire dall’anno scolastico 2009/2010, è subordinata al conseguimento di un voto non inferiore a sei decimi in ogni disciplina di studio e nel comportamento.

 

 

 

 

 

 

 

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