Anno di Prova

L’anno di prova consiste nel periodo di servizio iniziale del docente neoassunto e viene svolto allo scopo di ottenere la conferma in ruolo. Il periodo di prova serve a verificare in che modo il docente in questione sa applicare le proprie conoscenze, sia durante l’attività di insegnamento che nelle altre attività ad essa correlate.

A disciplinare gli aspetti normativi relativi all’anno di formazione di prova dei docenti è la Legge n°107/2015. Il primo dato importante è la durata effettiva: come si legge all’art. 1, comma 116 “il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche”.         

Sono tenuti a svolgere tale periodo di formazione e di prova:

  • i docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
  • i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti;
  • i docenti per i quali sia stato approvato il passaggio di ruolo.

Naturalmente, i docenti in periodo di prova sono sottoposti a valutazione da parte dei dirigenti scolastici (art.1, comma 117), secondo una serie di modalità e criteri stabiliti dal MIUR (art.1, comma 118).                                 

In caso di valutazione finale negativa, il docente ha diritto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile. Mentre la proroga di un anno, in caso di esito sfavorevole della prova, può essere disposta per una sola volta, è invece prorogata, qualora non siano stati prestati almeno 180 giorni di servizio, anche per i successivi anni scolastici in relazione a periodi di congedo o aspettative (come il congedo per maternità).               

Nell’ambito dei 180 giorni validi per l’adempimento del periodo di prova è necessario che almeno 120 siano stati prestati per le attività didattiche. Nei 180 giorni rientrano tutte le attività connesse al servizio scolastico, compresi i periodi di interruzione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini e qualsiasi altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di ferie, delle assenze per malattia, dei congedi parentali, dei permessi retribuiti e dell’aspettativa. Si conta anche il primo mese del periodo di congedo di maternità dal servizio per gravidanza.                                                     

In particolare vanno considerati, purché ricadano in un periodo effettivo di servizio:            

  • tutte le domeniche, i giorni festivi e le festività soppresse, le vacanze di Pasqua e di Natale;
  • il periodo che intercorre fra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni, nel caso in cui siano previste attività di programmazione didattica;
  • i periodi d'interruzione dell'attività didattica dovuti a ragioni di pubblica utilità (chiusura scuole, elezioni, ecc.);
  • i giorni dedicati agli esami e agli scrutini, compresi gli esami di Stato;
  • il primo mese di congedo per maternità/interdizione dal lavoro per gravi complicanze;
  • il periodo di servizio oltre al 30 aprile, per docenti rientrati in servizio e impiegati in attività didattiche che rientrino nella classe di concorso di titolarità;
  • la frequenza di corsi di formazione e/o di aggiornamento indetti dall'amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di istituto;
  • il periodo prestato in qualità di dirigente incaricato;
  • il servizio prestato in qualità di componente delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre;
  • il periodo compreso fra l'anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico;
  • i periodi di aspettativa per mandato parlamentare.

Nel conteggio dei 180 giorni non vanno invece considerati:                                     

  • I giorni di ferie, di assenza per malattia (compreso l'infortunio) e di aspettativa per ragioni familiari o altre aspettative (a meno che la legge che le regola non preveda esplicitamente che sono considerate nel periodo di prova);                                         
  • le vacanze estive.

Le ore di formazione personale del docente in anno di prova devono ammontare a 50 ore complessive (in presenza e/o a distanza, attività peer to peer, laboratori didattici coordinati dai tutor, ecc.).

Il dirigente scolastico è investito del compito di informare i docenti neo-assunti tenuti allo svolgimento dell’anno di prova in merito alle caratteristiche salienti del percorso formativo, agli obblighi di servizio connessi al periodo di prova, alle modalità di valutazione, con particolare riguardo alle nuove funzioni attribuite ai tutor.

Ogni docente neo-assunto ha un tutor di riferimento, preferibilmente della stessa classe di concorso o area disciplinare e operante nello stesso plesso. In ogni modo, non più di tre docenti possono essere affidati al medesimo tutor.

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