Assegnazione provvisoria 2018/2019: chi può richiederla?

Che cos’è l’assegnazione provvisoria, come funziona e quali sono le novità nel 2018.

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Negli ultimi tempi abbiamo spesso sentito parlare delle assegnazioni provvisorie, soprattutto in seguito all’intesa tra il MIUR ed i Sindacati siglata il 28 giugno 2018. Oggi vogliamo rispondere ad alcune domande che ci sono state poste a riguardo, riguardanti in particolare la formazione dei docenti che richiedono le assegnazioni per le cattedre di sostegno nonché il funzionamento generale delle assegnazioni provvisorie.

Assegnazione provvisoria: un’opportunità per docenti, educatori e personale ATA.

L’assegnazione provvisoria è l’opportunità data ai docenti, agli educatori e al personale ATA di richiedere la mobilità annuale in una scuola differente da quella in cui si è titolari o assegnati in ambito territoriale. Prestare servizio per un anno in un’altra scuola non pregiudica la titolarità nell’istituto di provenienza.

Tale mobilità viene assegnata ai lavoratori che desiderino prestare servizio in un istituto più vicino alla residenza di un familiare, che si tratti di un figlio, coniuge/parte di unione civile/convivente o un genitore. Viene inoltre assegnata al personale scolastico che abbia bisogno di lavorare in un determinato comune per importanti esigenze terapeutiche (correlate ovviamente a tale comune).

Ecco i dettagli per quanto riguarda il primo caso:

  • il ricongiungimento ai figli include anche gli affidati tramite provvedimento giudiziario;
  • il ricongiungimento al coniuge/parte di unione civile/convivente deve essere dimostrato dalla certificazione anagrafica che dimostri la stabilità della convivenza;
  • il convivente può essere anche un parente o affine;
  • il ricongiungimento ai genitori non implica un obbligo di convivenza.

Per quanto riguarda il secondo caso, invece, le gravi esigenze di salute devono essere dimostrate dalla certificazione sanitaria.

L’assegnazione provvisoria viene data a chi, oltre le prerogative esposte in precedenza (per ognuna delle quali viene assegnato un punteggio), possiede dei particolari requisiti.

Assegnazione provvisoria: i requisiti.

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La mobilità annuale può essere assegnata esclusivamente ai seguenti richiedenti:

  • chi non ha inoltrato domanda di trasferimento
  • chi ha inoltrato la domanda di trasferimento ma non è stato assegnato ad un istituto nella provincia dei familiari o nel comune di cura.

È escluso dalla mobilità annuale il personale di prima nomina, ovvero i lavoratori che hanno ottenuto il posto a tempo indeterminato per il 1° settembre dell’anno in cui si effettuano le assegnazioni provvisorie.

Assegnazione provvisoria: chi ha la precedenza?

Nelle assegnazioni provvisorie, alcuni casi prevalgono su altri. In particolare ecco i lavoratori che hanno la precedenza:

  • genitori che fanno domanda di ricongiungimento per assistere i figli in grave stato di disabilità;
  • genitori con figli di età inferiore ai 6 anni;
  • solo per le assegnazioni interprovinciali, i genitori di figli di età compresa tra i 6 e i 12 anni.

Nell’eventualità di parità di punteggio e di precedenze prevale chi presenta un’età anagrafica più alta.

Assegnazione provvisoria per i docenti: il caso delle cattedre di sostegno.

È possibile richiedere l’assegnazione provvisoria per le cattedre di sostegno sia dagli insegnanti che possiedono il titolo di specializzazione sia da coloro che non lo posseggono. Quest’ultimo caso viene accettato solo se i docenti che presentano la domanda stanno per portare a termine il corso di specializzazione o se si è svolto almeno un anno di servizio come insegnante di sostegno.

Le richieste da parte dei docenti di sostegno non forniti di titolo saranno considerate solamente dopo che il MIUR avrà accantonato un numero di posti di sostegno pari al numero di insegnanti muniti di specializzazione presenti nelle graduatorie ad esaurimento, graduatorie di istituto e fasce aggiuntive.

Altre informazioni utili sull’assegnazione provvisoria.

I docenti possono presentare la domanda di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado di istruzione differente, ma solo se subordinata alla richiesta relativa al posto o classe di concorso di cui sono titolari. Quest’ultima richiesta ha dunque la precedenza sulle richieste relative a diversi gradi o diverse classi di concorso.

Allo stesso modo, se l’assegnazione provvisoria viene richiesta da un docente specializzato ma titolare di un posto comune, verrà considerata in primo luogo l’assegnazione su posto comune.

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